Sez. 1 - , Ordinanza n. 9385 del 16/04/2018 (Rv. 648448 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | OBBLIGAZIONI IN GENERE – COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA – Mutuo – Inadempimento del mutuatario per mero disguido non imputabile – Segnalazione all’archivio dei debitori insolventi – Violazione del dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattale - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA
La banca mutuante che segnali al gestore dell'archivio dei debitori insolventi (cosiddetto CRIF) il nominativo del mutuatario, il cui inadempimento all'obbligo di restituzione della somma mutuata si riveli essere, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido ad esso non imputabile, integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)