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Sez. 1, Sentenza n. 1264 del 07/09/1970 (Rv. 346935 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RICORSO INCIDENTALE - INAMMISSIBILITA - VALORE DELLO EVENTUALE RICORSO INCIDENTALE DEPOSITATO RITUALMENTE.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346935-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RICORSO INCIDENTALE - INAMMISSIBILITA - VALORE DELLO EVENTUALE RICORSO INCIDENTALE DEPOSITATO RITUALMENTE.*

Nel procedimento di impugnazione con istanza di regolamento di Competenza non e ammesso il ricorso incidentale. Il ricorso qualificato come incidentale va pertanto dichiarato inammissibile ma, se depositato ritualmente nei termini di cui all'art 47 cod proc civ, puo essere preso in considerazione come scrittura difensiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)