Sez. 1, Sentenza n. 8967 del 15/05/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170681 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - DETENZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IPOTESI DI REATO AUTONOME E DISTINTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 81, SECONDO COMMA COD. PEN..*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - DETENZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IPOTESI DI REATO AUTONOME E DISTINTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 81, SECONDO COMMA COD. PEN..*
La detenzione e l'importazione di sostanza stupefacente costituiscono due distinte e autonome ipotesi di reato che - per effetto dell'unicità del disegno criminoso - danno luogo alla applicazione dell'art. 81, secondo comma cod. pen., quando la droga, introdotta illegalmente nel territorio dello stato, viene posta in comunione con altra persona, associandola all'attività di spaccio. Quando, invece, colui che trasporta in Italia la sostanza stupefacente dal luogo di produzione effettua l'operazione in nome e per conto di terzi (corriere della droga), ovvero provvede in un unico contesto a cederla ad altri, la detenzione, venendo a coincidere temporalmente con l'importazione stessa, perde la sua autonomia e viene assorbita, come elemento costitutivo, in una complessa fattispecie, in cui l'alienazione rappresenta la esplicazione del potere di disposizione propria del detentore e dell'importatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)