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Sez. L, Sentenza n. 10566 del 27/10/1997 (Rv. 509280 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - INDENNITÀ SOSTITUTIVA | Preavviso solo parzialmente lavorato - Indennità sostitutiva - Base di calcolo - Provvigioni maturate nell'anno anteriore - Riferimento alla data di intimazione del recesso o di comunicazione della fine delle prestazioni - Esclusione - Data di cessazione delle prestazioni - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509280-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Nel rapporto di agenzia, nel caso in cui, a seguito del recesso dell'impresa mandante, il periodo di preavviso sia in parte lavorato e in parte sostituito dalla relativa indennità, è fornita di motivazione conforme alla legge (art. 1750, comma secondo, cod. civ.), e logica in relazione al tenore delle previsioni dell'accordo economico collettivo applicabile al rapporto, la quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso sulla base delle provvigioni maturate non già nell'anno anteriore a quello del recesso o della comunicazione del mandante volta a porre un termine al periodo di preavviso lavorato, ma nell'anno anteriore a quello della data di cessazione delle prestazioni (nella specie nell'anno 1988, il periodo lavorato del preavviso essendo perdurato fino al 2 gennaio 1989).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)