Sez. 1, Sentenza n. 19226 del 04/09/2009 (Rv. 609829 - 01)
BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione mobiliare - Strumenti finanziari collegati alla valuta - Nozione - Applicabilità della legge n. 1 del 1991 - Fondamento - Fattispecie.
BORSA - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione della legge n. 1 del 1991, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare, rientrano nella categoria degli "strumenti finanziari collegati alla valuta" i contratti costituenti strumenti finanziari derivati il cui valore non deriva dalla sola valuta, ma da vari elementi, le cui fluttuazioni di mercato rappresentano il dato fondamentale ed imprescindibile del contratto, ciò giustificando il maggior rigore e i più penetranti vincoli e garanzie richieste dalla citata legge. (Nella fattispecie, la S.C., nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato la nullità delle stipulate negoziazioni di valute per la mancata preventiva sottoscrizione del contratto quadro di cui all'art. 6 della legge n. 1 del 1991, ha affermato che la valutazione circa la sussistenza di strumenti finanziari collegati a valute spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e non illogica).
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)