Sez. 2, Sentenza n. 19385 del 08/09/2009 (Rv. 609963 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Domanda del condominio di accertamento della proprietà comune su di un bene dello stabile - Domanda riconvenzionale di un condomino ai fini della proprietà esclusiva sullo stesso bene - Litisconsorzio necessario fra tutti i condomini - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio - Estinzione dell'intero processo.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In tema di condominio degli edifici, ove alcuni condomini, convenuti per l'accertamento della proprietà comune di un bene, propongano domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva, in base ai titoli o per intervenuta usucapione, dev'essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile. Ne consegue che, qualora nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio, l'eccezione di estinzione sollevata dal convenuto, ancorché limitata alla sola domanda riconvenzionale, investe necessariamente l'intero rapporto processuale, e comporta l'estinzione totale del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)