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Sez. 2, Sentenza n. 14552 del 12/07/2005 (Rv. 581865 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Vizio - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie in tema di riassunzione del processo per tardiva riassunzione.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581865-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il vizio di "ultra" ed "extra" petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione, dovendosi escludere la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate. Ne consegue che, qualora venga eccepita la estinzione del giudizio perché tardivamente riassunto, il giudice deve pronunziarsi sull'eccezione individuando le norme correttamente applicabili al caso ("da mihi factum, dabo tibi jus"), senza essere vincolato dall'indicazione fornita dalle parti eccipienti. (Nella specie, a sostegno dell'eccezione era stata addotta la disposizione di cui all'art 50 cod. proc. civ., mentre il tribunale aveva dichiarato l'estinzione per mancata riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 427 del codice di rito. La Corte Cass. ha confermato, rivedendone la motivazione, la sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado secondo cui sussisteva il vizio di ultrapetizione.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)