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Sez. 2, Sentenza n. 2074 del 04/08/1967 (Rv. 329172 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - NATURA - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329172-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - NATURA - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITA.*

I provvedimenti cautelari atipici di urgenza disciplinati dall'art. 700 cod.proc.civ.hanno carattere accessorio e temporaneo, in quanto diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione sul merito. Essi esauriscono la loro funzione a seguito di tale decisione, dalla quale vengono assorbiti, nel senso che, se l'esistenza del diritto e esclusa, il provvedimento d'urgenza viene meno, mentre, se l'esistenza del diritto e accertata, il provvedimento d'urgenza e sostituito dalla decisione di merito. Conseguentemente, tali provvedimenti, atteso il loro carattere di strumentalita, non sono suscettibili di autonoma impugnazione ed ogni questione sulla loro legittimita e ritualita e assorbita dal giudizio di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)