diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 947 del 16/01/2019 (Rv. 652586 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Costituzione in giudizio dell'appellato - Tardività - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Decadenza dalle attività processuali precluse - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652586-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato - sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sia per l'operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile - non comporta, in difetto di un'espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente precluse. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata, che aveva omesso di pronunciarsi sulle deduzioni dell'appellato, assumendone la tardività, per essersi quest'ultimo costituito depositando una nota, ove chiedeva semplicemente il rigetto del gravame, senza esplicitarne le ragioni, illustrate in una successiva memoria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)