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Sez. 3, Sentenza n. 13016 del 09/12/1992 (Rv. 479949 - 01)

Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere | Danno cagionato da animale utilizzato da altri con il consenso del proprietario - Responsabilità del proprietario dell'animale ex art. 2052 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479949-01

Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere

La responsabilità del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 cod. civ., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso l'animale, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva (nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito da cui si è affermata la responsabilità esclusiva del mezzadro, restando irrilevante la circostanza che il proprietario divida con il mezzadro la responsabilità delle scorte del fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)