diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 524 del 15/02/1969 (Rv. 338664 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE EFFETTUATA DAL DE CUIUS - ESCLUSIONE DEL BENE DAL COMPUTO DELL'ASSE EREDITARIO - OPPONIBILITA ALLA FINANZA DELLA SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALLA ALIENAZIONE - CONDIZIONI - DATA CERTA DELL'ATTO ANTERIORE ALLA APERTURA DELLA SUCCESSIONE - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 45 DEL RD N. 3270 DEL 1923 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338664-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE EFFETTUATA DAL DE CUIUS - ESCLUSIONE DEL BENE DAL COMPUTO DELL'ASSE EREDITARIO - OPPONIBILITA ALLA FINANZA DELLA SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALLA ALIENAZIONE - CONDIZIONI - DATA CERTA DELL'ATTO ANTERIORE ALLA APERTURA DELLA SUCCESSIONE - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 45 DEL RD N. 3270 DEL 1923 - INAPPLICABILITA.*

Nella liquidazione dell'imposta di successione, la scrittura privata con la quale il de cuius ha alienato un bene immobile, per essere opponibile alla finanza al fine di escludere il bene dall'asse ereditario, deve avere acquistato data certa, anteriore all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'art. 2704 cod.civ. alla detta ipotesi non sono applicabili le limitazioni di cui allo art. 45 del RD 30 dicembre 1923, n. 2370, che - negando valore certificativo agli eventi naturali della morte e della sopravvenuta impossibilita fisica di scrivere di colui che ha sottoscritto l'atto privato - costituisce disposizione di carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non riferibile a casi diversi da quelli contemplati dalla norma. (Conf. N.2043-68, massima n.334132 n.261-68, massima n.331169 n. 2314-66, massima n. 324513).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)