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Sez. 2, Ordinanza n. 29865 del 20/11/2024 (Rv. 673092-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE | Trasferimento di residenza all'estero - Opponibilità ai terzi di buona fede - Adempimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1998 - Insufficienza - Doppia dichiarazione al comune che si lascia e a quello di nuova residenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673092-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE

Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'AIRE in data precedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti del ricorrente, iscritto all'AIRE quale residente in Svizzera

e, poi, trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge, il comune di nuova residenza).

Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 07/10/1988 num. 470 art. 6, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, DPR 31/01/1958 num. 136 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)