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Sez. 2, Sentenza n. 1279 del 27/10/1970 Ud. (dep. 03/02/1971) Rv. 116507 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - VEICOLO PARCHEGGIATO IN SUOLO PRIVATO - INAPPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116507-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - VEICOLO PARCHEGGIATO IN SUOLO PRIVATO - INAPPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - FATTISPECIE.*

La circostanza aggravante prevista dall'art 625 n 7 cod pen (cose esposte per necessita o consuetudine alla pubblica fede) non e applicabile, in linea di principio, nel caso di furto di autoveicolo, o di parti di autoveicolo, parcheggiato in luogo privato, anche se facilmente accessibile o aperto al pubblico. In tale ipotesi il ladro non profitta della particolare situazione della strada e del diritto di uso pubblico ad essa inerente, ma, non avendo certo il diritto di accedere alla proprieta privata per fine illecito o senza un particolare diritto di transito, viola i confini della proprieta stessa, che gia di per se costituiscono un argine alla invadenza abusiva e all'intraprendenza delittuosa, e in cui, almeno di norma, lo stato stesso dei luoghi (cancelli, cartelli indicatori, contiguita a edifici abitati o pertinenza degli stessi ecc) implica il realizzarsi della cosiddetta 'custodia realè e rende anche agevole, per lo piu, l'attuazione di una vigilanza personale da parte degli interessati. (nella specie, si trattava di autocarro in sosta per riparazioni in uno spiazzo retrostante un'officina meccanica, collegato con la via pubblica da uno stradello di accesso aperto a chiunque).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)