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Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001 (Rv. 544933 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Funzione sostanziale - Configurabilità - Mezzo di prova dello svolgimento dell'attività lavorativa - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2001-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544933-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

Nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni (o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo) - oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative - può spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, senza tuttavia che tale certificazione integri una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di cui all'art. 2700 cod. civ.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio; ne consegue che in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di prove contrarie, anche se costituite dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, fruiscono del medesimo regime probatorio applicabile agli elenchi), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)