Sez. 4 - , Sentenza n. 26888 del 21/03/2019 Ud. (dep. 18/06/2019) Rv. 276239 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE | Reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7 cod. strada - Soggetto trasportato - Responsabilità - Esclusione - Ragioni - Limiti - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE
In tema di circolazione stradale, solo l'"utente della strada", da intendersi come colui che attivamente ne fa uso, può essere autore dei reati di omissione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in caso di incidente, di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada., sicché - eccetto i casi di concorso nel reato - deve escludersi la responsabilità per tali reati del semplice "trasportato", in quanto soggetto che non fa uso attivo della strada. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del trasportato omettendo qualsivoglia riferimento alla sussistenza di una condotta di sollecitazione o di rafforzamento della volontà del conducente alla fuga e all'omissione di soccorso).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 1, Cod. Strada art. 189 com. 6, Cod. Strada art. 189 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)