Sez. L, Sentenza n. 2681 del 26/03/1997 (Rv. 503279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo - Computabilità nel trattamento di fine rapporto - Accertamento - Criteri - Riferimento al contratto collettivo di categoria - Necessità - Interpretazione demandata al giudice di merito - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
La legge 29 maggio 1982 n. 297, istitutiva del trattamento di fine rapporto, espressamente abilita l'autonomia collettiva a derogare alla nozione legale da prendersi a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto, sicché compito del giudice è quello di accertare se la contrattazione collettiva abbia escluso gli emolumenti per il lavoro straordinario dalla retribuzione globale di fatto utilizzabile a quel fine; tale interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, devoluta al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione e per violazione dei criteri legali di ermeneutica (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che - interpretando l'art. 46 del contratto collettivo 17 giugno 1983 per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana - aveva ritenuto che il compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo fosse computabile non solo nell'indennità di anzianità, ma anche nel trattamento di fine rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)