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Sez. 2, Ordinanza n. 15362 del 10/06/2008 (Rv. 603865 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Parte vittoriosa in appello (o nell'unico grado) - Legittimazione - Limiti - Proposizione di ricorso incidentale condizionato - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603865-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione. Peraltro, l'esame di detto ricorso incidentale condizionato - tranne ove vi si prospetti una questione di giurisdizione, nel qual caso vale il principio secondo cui la contestazione del potere decisorio non può essere condizionato al risultato della lite riguardante il merito - può essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato, giacché, in caso contrario, il ricorrente incidentale manca d'interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)