diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2965 del 19/09/1968 (Rv. 335771 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - VIOLAZIONE - TUTELA POSSESSORIA - ESPERIBILITA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESCLUSIONE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESPERIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335771-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - VIOLAZIONE - TUTELA POSSESSORIA - ESPERIBILITA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESCLUSIONE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESPERIBILITA.*

La violazione dei limiti legali nelle distanze tra costruzioni, limiti che circoscrivono l'ambito di espansione della utilizzazione dei fondi contigui ed hanno natura di aspetti particolari del diritto di proprieta, cioe di limiti di talune facolta in esso comprese, non puo essere repressa, sul piano possessorio, con l'Azione di reintegrazione, perche lo spoglio postula una privazione del possesso che non puo concepirsi nel mero fatto della costruzione a distanza illegale ma, se il possesso, a titolo di proprieta, si concreta in uno stato di fatto la cui persistenza presuppone il rispetto del limite legale, l'inosservanza delle distanze legali concreta la molestia possessoria, che da diritto al possessore del fondo vicino di esercitare l'Azione di manutenzione. (V. 2077-64 1785-63 2499-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)