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Sez. 1, Ordinanza n. 1580 del 11/10/1976 Cc. (dep. 10/02/1977) Rv. 135299 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE SFAVOREVOLE IN ORDINE AD UNA DELLE ESIGENZE DI CUI ALL'ART 1 COMMA TERZO LEGGE N 152 DEL 1975 - DINIEGO DEL BENEFICIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135299-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE SFAVOREVOLE IN ORDINE AD UNA DELLE ESIGENZE DI CUI ALL'ART 1 COMMA TERZO LEGGE N 152 DEL 1975 - DINIEGO DEL BENEFICIO - LEGITTIMITA.*

Ai fini della concessione della liberta provvisoria, la sfavorevole valutazione in ordine anche ad una sola delle due distinte esigenze di cui, ai sensi dell'art 1 comma terzo legge 22 maggio 1975, n 152, il giudice deve tener conto nell'indagine relativa, e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)