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Sez. L, Sentenza n. 2114 del 22/02/1993 (Rv. 481030 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Criterio del comportamento complessivo delle parti - Carattere sussidiario - Fattispecie relativa ad accordo aziendale concernente un aumento retributivo sotto forma di quattordicesima mensilità.
Stato
decisa il 1993-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481030-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione di disposizioni collettive di diritto comune, come quelle di un accordo aziendale, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, delle quali quella relativa al comportamento complessivo delle parti, dettata dall'art. 1362, secondo comma, cod. civ., è applicabile solo in via sussidiaria, nel caso d'insufficienza dell'interpretazione letterale e logico-sistematica. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'accordo aziendale del 5 maggio 1978 avesse stabilito un aumento retributivo, sotto forma di quattordicesima mensilità, agganciato alle modalità di computo del precedente accordo del 20 ottobre 1986).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)