Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 153 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14634
- Perdono giudiziale
- Divieto di concessione nel caso di nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore età
- Razionalità
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Presupposto incontestato e ragionevole del perdono giudiziale è la presunzione che il minore si astenga per il futuro dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che appare senz'altro congruo che una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore età sia ostativa alla concessione del beneficio. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, terzo comma, c.p. in relazione all'art. 164 cpv., stesso codice, nella parte in cui sancisce il divieto di concedere il perdono giudiziale a chi abbia riportato una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore età). - S. n. 95/1976.
Norme impugnate
- art. 169, comma 3, c.p.
- art. 164 c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, cod. pen. (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto), in relazione all'art. 164, cpv., n. l, stesso codice promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1978 dal Tribunale per i minori di Roma nel procedimento penale a carico di Ambrosetti Vincenzo ed altro, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 15 novembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, cod. pen. in relazione all'art. 164, cpv., stesso codice e in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la norma è impugnata nella parte in cui sancisce il divieto di concessione del perdono giudiziale a chi ha riportato una precedente condanna per delitto anche quando tale condanna si riferisca a reati commessi dopo il compimento della maggiore età;
che, peraltro, poiché presupposto incontestato e ragionevole del perdono giudiziario è la presunzione che il minore si astenga dal commettere ulteriori reati (art. 169 cod. pen.), non è irrazionale, anzi appare certamente congruo, che una nuova condanna per fatto successivo al compimento della maggiore età sia ostativa alla concessione del beneficio (cfr. sent. n. 95/1976).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, terzo comma, cod. pen. in relazione all'art. 164, cpv., stesso codice, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze