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Sez. L, Sentenza n. 5521 del 09/09/1986 (Rv. 448037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - OBBLIGAZIONE RELATIVA DELL'INPS - NATURA PREVIDENZIALE - INADEMPIMENTO O RITARDO NELLO ADEMPIMENTO - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO CORRISPETTIVO - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE SOSPESO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1986-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - OBBLIGAZIONE RELATIVA DELL'INPS - NATURA PREVIDENZIALE - INADEMPIMENTO O RITARDO NELLO ADEMPIMENTO - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO CORRISPETTIVO - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE SOSPESO - OGGETTO.*

L'obbligazione dell'INPS di erogare l'integrazione salariale in ragione dell'intervento della cassa integrazione guadagni ha natura previdenziale e quindi, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, trova applicazione, non già il disposto del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. sull'automatica rivalutazione dei crediti di lavoro, bensì la norma generale dell'art. 1224 cod. civ. sui crediti pecuniari, talché incombe sul creditore (ossia sul lavoratore sospeso) l'Onere di allegare e dimostrare il pregiudizio patrimoniale risentito per effetto della inflazione monetaria. (V 1588/83, mass n 426423; (V 4116/81, mass n 414770).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)