diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 ottobre 1982, causa 283/81

Decisione
decisa il 1982-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:1982:335

Epigrafe

Nel procedimento 283/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla prima sezione civile della Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente Sri. CILFIT — in liquidazione — e 54 altre società, con sede in Roma, contro Ministkro DEI.I.A sanità, in persona del Ministro, Roma, e Lanii icio di Gavardo Si'A, con sede in Milano, contro Ministero dki.ia sanità, in persona del Ministro, Roma, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: F. Capotorti cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Con citazione notificata in data 18 settembre 1974 al Ministero della sanità italiano, le ricorrenti nella causa principale, che sono delle società laniere, esponevano di aver pagato, a far tempo dalla legge 30 gennaio 1968, n. 30, come diritto fisso per visita sanitaria, 700 lire per ogni quintale di lana importata, fino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, che aveva modificato tale diritto, mentre esse avrebbero dovuto pagare solo la somma di 70 lire il quintale, «secondo l'esatta interpretazione della legge n. 30 del 1968 e, comunque, secondo l'interpretazione autentica della stessa operata dalla legge n. 1239 del 1970».
paragrafo 2
Avendo il Tribunale di Roma respinto la loro domanda con sentenza 27 ottobre 1976, le ricorrenti nella causa principale proponevano appello ribadendo la tesi respinta dal Tribunale e sostenendo inoltre che la legge n. 30 del 1968 era inapplicabile in seguito all'emanazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827, riguardante l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato (GU L 151, pag. 16).
paragrafo 3
Con sentenza 12 dicembre 1978, la Corte d'appello di Roma respingeva tutti i mezzi dedotti dalle ricorrenti, accogliendo la tesi del Ministero della sanità circa la compatibilità della legge n. 30 del 1968 con il suddetto regolamento.
paragrafo 4
Il 4 ottobre 1979, le ricorrenti nella causa principale proponevano ricorso per cassazione contro tale sentenza. Il Ministero della sanità, nel chiedere il rigetto del ricorso, sosteneva che — come ha dichiarato la Corte d'appello — le lane, non essendo comprese nell'allegato II del Trattato CEE, non sono soggette ad alcuna organizzazione comune di mercato e non possono quindi essere interessate nel regolamento di cui trattasi.
paragrafo 5
Il Ministero della sanità insisteva «perché la decisione della questione così proposta sia adottata da parte della suprema Corte, sostenendo che le circostanze di fatto sono di un'evidenza tale da escludere la possibilità stessa di ipotizzare un dubbio di interpretazione e quindi tali da escludere l'esigenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee».
paragrafo 6
La Corte di cassazione italiana ha ritenuto che la tesi difensiva del Ministero della sanità sollevi una questione d'interpretazione dell'art. 177 del Trattato, in quanto si sostiene che tale norma va intesa nel senso che la suprema Corte — contro le cui decisioni non può proporsi nessun ricorso giurisdizionale di diritto interno — non è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia, «quando l'evidenza della soluzione della questione d'interpretazione di atti compiuti dalle istituzioni della Comunità sia tale da escludere la stessa ipotizzabilità di un dubbio d'interpretazione».
paragrafo 7
Di conseguenza, la Corte di cassazione italiana, con ordinanza 27 maggio 1981, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, la seguente questione:
paragrafo 8
«Se il terzo comma dell'art. 177 del Trattato, statuendo che quando una questione del genere di quelle elencate nel primo comma dello stesso articolo è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia, sancisca un obbligo di rimessione che non consenta al giudice nazionale alcuna delibazione di fondatezza della questione sollevata ovvero subordini, ed in quali limiti, tale obbligo al preventivo riscontro di un ragionevole dubbio interpretativo».
paragrafo 9
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 30 ottobre 1981.
paragrafo 10
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, le ricorrenti nella causa principale, rappresentate dagli avvocati G. Scarpa, G. Stella Richter, nonché dagli avvocati G. M. Ubertazzi e F. Capelli, il Governo del Regno di Danimarca, rappresentato dal suo consigliere giuridico, Laurids Mikaelsen, in qualità di agente, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. S. Laporta, avvocato dello Stato, nonché dal sig. A. Squillante, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Olmi, direttore generale aggiunto, e dalla sig.na Mary Minch, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, hanno presentato osservazioni scritte.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni delle ricorrenti nella causa principale

paragrafo 1
Dopo aver delimitato il problema sollevato dalla questione del giudice di rinvio, le ricorrenti nella causa principale osservano che tale questione si limita ai tre punti seguenti:
paragrafo 2
«— se l'obbligo di rinvio pregiudiziale dipenda da una delibazione del giudice a quo, volta ad accertare che la questione sollevata davanti a lui riguardi propriamente l'interpretazione anziché l'applicazione del diritto comunitario; — se la Corte di cassazione sia o non obbligata a chiedere l'interpretazione della Corte di giustizia anche ”in claris”; — se, a parte la chiarezza del testo, la questione interpretativa debba apparire, ”prima facie”, come sostanzialmente fondata, giusta e plausibile».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni delle ricorrenti nella causa principale › a) Questioni d'interpretazione e questioni di applicazione

paragrafo 1
Secondo le ricorrenti nella causa principale, il Trattato allude esclusivamente a questioni d'interpretazione, quindi solo le questioni di tal fatta obbligano i giudici menzionati nell'art. 177, 3° comma, al rinvio pregiudiziale. E compito pertanto di tali giudici valutare preliminarmente se essi si trovino dinanzi a una questione d'interpretazione o non piuttosto di applicazione.
paragrafo 2
Tuttavia, nelle controversie che ad essi vengono sottoposte, i giudici nazionali devono attuare il diritto comunitario ed è in funzione di tale attuazione che essi possono proporre questioni concernenti la sua interpretazione.
paragrafo 3
I dubbi concernenti l'applicazione del diritto comunitario sono quindi essenzialmente dubbi circa la sua interpretazione, e pertanto il giudice deve andare oltre la prima rappresentazione della questione sollevata dalle parti, sotto l'aspetto dell'attuazione del diritto comunitario «e scorgere, dietro di essa, una questione d'interpretazione».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni delle ricorrenti nella causa principale › b) Se la Corte di cassazione sia o no obbligata a chiedere l'interpretazione della Corte di giustizia, anche «in claris»

paragrafo 1
Le ricorrenti nella causa principale sostengono, innanzitutto, che, nel diritto interno, la massima «in claris» «non autorizza l'interprete ad appagarsi di ciò che una qualsiasi disposizione sembra voler esprimere, a partire dal suo significato letterale», ma comporta che «se un testo è chiaro ed univoco e non sussiste alcuna possibile divergenza fra la lettera e lo spirito, allora (e solo allora) non è consentita un'interpretazione diversa da quella offerta dal testo».
paragrafo 2
Essi deducono poi che le regole interpretative del diritto internazionale classico che consentono di stabilire il principio dell'atto chiaro non devono essere seguite nel diritto comunitario, poiché a quest'ultimo, che costituisce un ordinamento giuridico in divenire, si addice un'interpretazione «che vada al di là della formula usata dalle diverse singole disposizioni», che quindi proceda da un'interpretazione teleologica e guardi all'effetto utile.
paragrafo 3
Inoltre, le espressioni usate dalla legge non sono così chiare da scongiurare il rischio di interpretazioni difformi; soprattutto per l'applicazione del diritto comunitario il giudice nazionale deve superare numerose difficoltà interpretative dovute al tecnicismo di tale diritto, al fatto che il giudice nazionale non ha sempre facile accesso all'insieme delle fonti che compongono il sistema giuridico comunitario, nonché alle incertezze derivanti «dal non sempre facile incontro tra norme interne e norme comunitarie».
paragrafo 4
Tali difficoltà comportano che il rinvio è obbligatorio, per il giudice di cui al 3° comma dell'art. 177, «ogni qualvolta sia necessaria l'interpretazione di un testo comunitario, ancorché apparentemente chiaro».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni delle ricorrenti nella causa principale › c) Se la questione interpretativa debba apparire «prima facie» come sostanzialmente fondata, giusta e plausibile

paragrafo 1
L'ultimo comma dell'art. 177 fa obbligo ai giudici di ultima istanza di rivolgersi alla Corte di giustizia «quando e solo quando una ”questione” sia sollevata dinanzi ad essi».
paragrafo 2
Il termine «questione» deve essere inteso in senso lato, cioè non come riferentesi necessariamente ad un contrasto fra le parti, ma nel senso che un dubbio interpretativo sollevato in una causa costituisce la condizione necessaria e sufficiente per far sorgere l'obbligo di rinvio alla Corte di giustizia.
paragrafo 3
Tuttavia l'oggetto del quesito della Corte di cassazione non riguarda tanto il significato del termine di cui trattasi, quanto piuttosto la sua «ragionevolezza». Ora, una prima risposta a tale quesito può essere ricavata dalla lettera dell'art. 177, 3° comma, «osservando che esso non fa alcuna distinzione tra questioni, ragionevoli o non ragionevoli».
paragrafo 4
L'esame comparato dei commi 2 e 3 dell'art. 177 conferma tale prima soluzione, poiché questi due testi portano ad adottare una interpretazione volta ad estendere l'obbligo di rinvio, cioè a non lasciare alcuna libertà al giudice di rinvio di cui al 3° comma.
paragrafo 5
Tale tesi è ulteriormente confermata dallo scopo dell'art. 177, che è quello di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario negli Stati membri, tanto più che tale scopo acquista sempre maggiore importanza e il ruolo svolto dalla Corte di cassazione consiste, tra l'altro, nel vegliare alla «uniforme applicazione della legge».
paragrafo 6
Del resto, la giurisprudenza comunitaria è anche nel senso di un'interpretazione larga dell'art. 177, poiché, in particolare nella sentenza 27 marzo 1963 (cause 28-30/62, Da Costa en Schaake, Race, pag. 59), la Corte ha dichiarato che «l'art. 177, ultimo comma, impone senza restrizioni ai fori nazionali ... le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno, di deferire alla Corte qualsiasi questione d'interpretazione davanti ad essi sollevata».
paragrafo 7
In tal senso si esprime anche «la più attenta» dottrina e infine, sul piano della politica giudiziaria, si correrebbe «un rischio grave» ove si consentisse ai giudici nazionali di ultima istanza un sindacato sulla ragionevolezza delle questioni sollevate davanti ad essi, poiché essi potrebbero frenare o distorcere il processo di integrazione tra diritto comunitario e diritto interno. L'accordare tale sindacato ai giudici di ultima istanza «contiene in sé anche il rischio di creare un clima di disagio fra giudici nazionali e istituzioni comunitarie», e potrebbe incoraggiare tendenze centrifughe.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › B — Osservazioni del Governo italiano

paragrafo 1
Nelľesporre gli antefatti della causa principale, il Governo italiano ricorda di aver sostenuto, dinanzi alla Corte di cassazione italiana, che nella fattispecie si tratta «di una circostanza di fatto di tale evidenza e rilevanza da escludere la possibilità stessa di ipotizzare un dubbio di interpretazione, e quindi tale da esclu dere l'esigenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee».
paragrafo 2
Secondo il Governo italiano, si deve ritenere che, nonostante la diversa formulazione letterale rispetto al 2° comma, il 3° comma dell'art. 177, non abbia «portata precettiva diversa e che, quindi, tale norma non abbia inteso sottrarre al giudice nazionale di ultima istanza il potere di valutare la necessità o meno di una pronunzia pregiudiziale».
paragrafo 3
I redattori del Trattato hanno ritenuto opportuno di mantenere un filtro alla devoluzione delle questioni d'interpretazione alla Corte per il fatto stesso che la procedura ordinaria di rinvio alla Corte è stata conservata anche nelle controversie pendenti dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza.
paragrafo 4
Inoltre, la Corte di giustizia, dichiarando nella sentenza Da Costa en Schaake (precitata) «che l'obbligo imposto dal terzo comma dell'art. 177 al giudice nazionale di ultima istanza può essere privato dalla sua causa (e reso senza contenuto) dall'autorità dell'interpretazione —già fornita, in relazione ad analoga fattispecie, con precedente pronunzia pregiudiziale», ha ammesso che il giudice nazionale di ultima istanza ha il potere di riconoscere i termini della controversia e, quindi, di disconoscere l'esistenza di una questione o di un problema interpretativo concernente la norma comunitaria, con richiamo alla già intervenuta soluzione della stessa questione da parte della Corte.
paragrafo 5
Essendo la norma comunitaria inserita nell'ordinamento giuridico di ciascuno degli Stati membri, «sarebbe assurdo ipotizzare un giudice nazionale cui fosse precluso di interpretare una disposizione della quale è pur tenuto a fare applicazione». Tale considerazione esclude la tesi secondo cui il giudice nazionale di ultima istanza deve limitarsi a prendere atto dell'esistenza di una prospettazione difensiva affidata al diritto comunitario ed a rimettere l'esame alla Corte di giustizia. Detto giudice deve quindi determinare la questione che può essere rinviata alla Corte di giustizia e, per questo, ha il compito di verificare l'attendibilità di un dubbio interpretativo, il che è confermato dalle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa Da Costa en Schaake (precitata), in cui egli faceva notare che «per dare l'avvio al procedimento di interpretazione in via pregiudiziale, è evidentemente necessario che vi sia una questione».
paragrafo 6
Così, secondo il Governo italiano, una norma può essere definita «chiara», non solo quando è stata già interpretata dalla Corte a proposito di una questione identica, ma anche «quando essa non possa regionevolmente avere se non un unico significato letterale, logico e sistematico».
paragrafo 7
In effetti, secondo il Governo italiano, non sembra affatto verosimile che il giudice nazionale di ultima istanza sia privato, per quanto concerne il diritto comunitario, di una parte dei consueti strumenti ermeneutici e debba perciò attenersi alla sola lettera della norma per verificare se questa sia o meno di oscuro significato, rinunciando a priori a vagliare l'eventuale persistenza del dubbio attraverso il semplice riscontro dei risultati dell'interpretazione letterale con quelli imposti, invece, dall'interpretazione logica e sistematica.
paragrafo 8
Si deve, quindi, ammettere che la disciplina delineata nell'art. 177 comporta l'utilità di un filtro efficiente alla devoluzione delle questioni d'interpretazione alla Corte. Ne consegue necessariamente che il giudice nazionale di ultima istanza deve adeguatamente accertare se sussista effettivamente un dubbio attendibile.
paragrafo 9
Rimangono da definire i limiti di tale valutazione. Il punto è assai più delicato in teoria di quanto non lo sia in pratica, almeno allo stadio di elaborazione attuale del diritto comunitario e al livello di «coscienza comunitaria» ormai raggiunto in ciascuno degli Stati membri. Inoltre, lo scopo dell'uniformità dell'interpretazione delle norme comunitarie perseguito dall'art. 177 e «l'idea che la forza del diritto finisce alla lunga per vincere ogni ipotizzabile resistenza» consentono di chiedersi fino a che punto un giudice nazionale di ultima istanza possa, in concreto, negare in buona fede l'esistenza di una reale questione pregiudiziale.
paragrafo 10
Di conseguenza, il Governo italiano suggerisce di risolvere la questione proposta nel senso «che il Trattato obbliga le giurisdizioni nazionali di ultima istanza a richiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia nei casi in cui, ad esito di conveniente delibazione, riconoscano non manifestamente infondata la questione di interpretazione innanzi ad esse sollevata».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni del Governo danese

paragrafo 1
Dopo aver ricordato lo scopo e la ratio dell'art. 177, il Governo danese sostiene che il 3° comma di tale articolo «non può essere inteso nel senso che un giudice nazionale le cui decisioni non siano ulteriormente impugnabili sia tenuto ad effettuare il rinvio relativamente a qualsiasi questione vertente sull'interpretazione o la validità di una norma comunitaria, semplicemente perché una delle parti in causa lo desidera».
paragrafo 2
Una siffatta concezione si risolverebbe nel trasformare il procedimento ex art. 177 in un'azione a disposizione dei privati, il che non è affatto lo scopo di tale norma.
paragrafo 3
Dalla sentenza 22 novembre 1978 (causa 93/78, Mattheus, Race. pag. 2203) risulta che «i giudici nazionali hanno l'obbligo di decidere autonomamente se sia necessario effettuare il rinvio alla Corte di giustizia delle Comunità europee». È compito quindi del giudice nazionale decidere se sussista effettivamente un dubbio che giustifichi il rinvio pregiudiziale; tale tesi è stata corroborata dalla sentenza della Corte 16 dicembre 1981 (causa 244/80, Foglia e/Novello, non ancora pubblicata).
paragrafo 4
Il Governo danese, così come il Governo italiano, sostiene poi che la Corte, in particolare nella sentenza Da Costa en Schaake (già citata), ha affermato che l'obbligo di rinvio in via pregiudiziale, di cui all'art. 177, 3° comma, non è assoluto.
paragrafo 5
Il Governo danese precisa che, anche nei casi in cui non ci si può basare su una giurisprudenza della Corte, si deve ritenere che il giudice nazionale possa nondimeno decidere direttamente, senza porre questioni pregiudiziali, allorché la norma di diritto comunitario di cui trattasi non presenti difficoltà interpretative.
paragrafo 6
Per quanto riguarda la teoria dell'atto chiaro, il Governo danese ricorda che la Commissione, in risposta all'interrogazione scritta n. 608/78 (GU 1979, C 28, pagg. 8 e 9), ha dichiarato che i giudici «possono passare oltre e statuire direttamente allorché le questioni siano perfettamente chiare e il senso della risposta che si deve loro dare sia evidente ad ogni giurista avente un minimo di competenza».
paragrafo 7
Il Governo danese informa la Corte che tale criterio è applicato del pari dai giudici danesi, anche di ultima istanza.
paragrafo 8
Esso precisa che, a suo parere, «il rinvio non può essere fondato su qualsiasi dubbio interpretativo teorico. È necessario che esista un dubbio interpretativo reale».
paragrafo 9
Tuttavia, anche se la teoria dell'atto chiaro dev'essere accolta, bisogna applicarla con precauzione e il giudice nazionale di ultima istanza deve tener conto di un certo numero di dati, in particolare del fatto che le norme comunitarie sono redatte in più lingue e che scopo dell'art. 177 è l'applicazione uniforme del diritto comunitario. Infine, detto giudice nazionale non può disapplicare di propria iniziativa un atto comunitario che egli ritenga illegittimo né tenere in non cale un'interpretazione precedentemente data dalla Corte di giustizia.
paragrafo 10
Di conseguenza, il Governo danese chiede alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione sottopostale.
paragrafo 11
«I giudici nazionali le cui decisioni non sono ulteriormente impugnabili hanno l'obbligo di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee questioni vertenti sulla validità o sull'interpretazione del diritto comunitario, qualora la soluzione di tali questioni sia necessaria per l'emanazione della propria sentenza nel caso di specie. Il fatto che le parti prendano posizione in merito al rinvio pregiudiziale non è una condizione necessaria, né sufficiente, dell'obbligo di rinvio. I giudici le cui decisioni non sono ulteriormente impugnabili e possono avere forza di precedente devono, per salvaguardare l'uniforme applicazione del diritto comunitario, essere particolarmente prudenti per risolvere essi stessi siffatte questioni pregiudiziali».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › D — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
In via preliminare, la Commissione rileva che la questione sottoposta alla Corte di giustizia dalla Corte suprema di cassazione italiana è «di fondamentale importanza».
paragrafo 2
La Commissione si sofferma poi, innanzitutto, sulla teoria dell'atto chiaro in base alla quale «è necessario che vi sia una difficoltà reale, sollevata dalle parti, o spontaneamente riconosciuta dal giudice, e tale da far nascere un dubbio in una persona avveduta»; una nozione simile esiste in Italia e nella Repubblica federale di Germania per quanto riguarda l'obbligo che hanno i giudici di sottoporre alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale delle leggi nazionali. Ora, sia in Italia che nella Repubblica federale di Germania «l'obbligo di adire la Corte costituzionale non esiste quando il giudice ritiene che gli invocati motivi di costituzionalità siano manifestamente infondati».
paragrafo 3
In seguito, dopo aver enunciato i principali argomenti avanzati contro la tesi del potere di apprezzamento del giudice di ultima istanza nell'ordinamento giuridico comunitario, nonché i principali argomenti svolti a favore di tale tesi, la Commissione si dichiara del parere che quest'ultima sia ammissibile in diritto comunitario.
paragrafo 4
Al riguardo, essa ricorda che, nella risposta all'interrogazione scritta n. 608/78 dell'onorevole Krieg (GU C 28 del 31 gennaio 1979), essa ha già precisato che a suo avviso:
paragrafo 5
«L'art. 177 del Trattato CEE non obbliga i tribunali nazionali a differire il giudizio ed a rimettere sistematicamente alla Corte di giustizia tutte le questioni d'interpretazione del diritto comunitario che sono loro sottoposte. Tali tribunali possono passare oltre e statuire direttamente allorché le questioni siano perfettamente chiare ed il senso della risposta che si deve loro dare sia evidente ad ogni giurista avente un minimo di competenza».
paragrafo 6
Dopo aver analizzato l'art. 177, 3° comma, la Commissione si dichiara convinta che il proprio precedente atteggiamente è corretto. In effetti, a suo parere, perché vi sia obbligo di rinvio pregiudiziale, occorre che il giudice nazionale di ultima istanza si trovi in presenza di una questione e che tale questione verta sull'interpretazione di una norma. Ora, secondo la Commissione, il termine «questione» è sinonimo di problema e il termine «interpretare» vale «intendere e dichiarare il termine di uno scritto o di un discorso il cui senso sia oscuro o dia luogo a dubbi».
paragrafo 7
Pertanto, se una norma è perfettamente chiara, «non vi è questione né deve farsi luogo a interpretazione».
paragrafo 8
Certo, è vero che un'attività interpretativa si esercita sempre, anche a proposito delle norme chiare e immediatamente comprensibili; «è però evidente che le questioni di interpretazione di cui all'art. 177, 3° comma, sono soltanto i reali problemi, le difficoltà intellettuali da sormontare».
paragrafo 9
Il potere di apprezzamento che la Commissione riconosce al giudice a quo è sulla stessa linea di poteri a questo già riconosciuti. I giudici nazionali devono quindi decidere le cause per cui sono stati aditi e applicare il diritto comunitario, nel rispetto, naturalmente, della funzione assegnata alla Corte di giustizia, consistente nell'interpretare tale diritto. Il riconoscimento, da parte della Corte di giustizia, di detto potere di apprezzamento «costituirebbe una prova della fiducia che essa ripone nei giudici nazionali», e del resto solo in un clima di mutua fiducia i procedimenti contemplati dall'art. 177, possono essere applicati con successo.
paragrafo 10
E chiaro che i giudici nazionali possono incorrere in errori di interpretazione del diritto comunitario; tuttavia, secondo la Commissione, gli inconvenienti che possono derivare da tali errori sono limitati e compensati dai vantaggi che presenta, in particolare per la buona amministrazione della giustizia, il fatto di non obbligare i giudici di ultima istanza degli Stati membri a rinviare alla Corte di giustizia tutte le questioni concernenti le norme comunitarie.
paragrafo 11
La Commissione, tuttavia, tiene a «precisare in modo inequivocabile che, date le speciali caratteristiche dell'ordinamento comunitario, può farsi ad esso ricorso nell'ambito di tale ordinamento solo con estrema cautela».
paragrafo 12
La Commissione ricorda al riguardo che i testi comunitari sono redatti in sette lingue, che essi sono spesso frutto di compromessi politici e che di conseguenza, «l'esercizio di un potere di apprezzamento da parte del giudice nazionale nell'ambito comunitario richiede una cautela assai maggiore che non il richiamo alla teoria dell'”acte claire” in un contesto nazionale». Così, prima di esercitare il suo potere di apprezzamento, il giudice nazionale deve soprattutto documentarsi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e, se sussiste il minimo dubbio, il giudice di ultima istanza deve adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.
paragrafo 13
Il che comporta, secondo la Commissione, che «il numero di casi in cui ci si può legittimamente astenere dall'adire la Corte di giustizia è in pratica molto limitato».
paragrafo 14
Di conseguenza, la Commissione propone di risolvere come segue la questione sottoposta alla Corte:
paragrafo 15
«A norma dell'art. 177, 3° comma, del trattato CEE, le giurisdizioni avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno sono tenute a deferire alla Corte di giustizia qualsiasi questione sul significato di una norma comunitaria dinanzi ad essa sollevata salvo che esse constatino che la norma di cui trattasi non comporta ragionevolmente alcun dubbio interpretativo».

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza dell'8 giugno 1982, le ricorrenti nella causa principale, rappresentate dagli avvocati Ubertazzi e Capelli, il Governo italiano, rappresentato dal sig. Laporta, avvocato dello Stato, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Olmi, direttore generale aggiunto del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 luglio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 27 marzo 1981, pervenuta alla Corte il 31 ottobre 1981, la Corte suprema di cassazione ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra società importatrici di lana ed il Ministero della sanità italiano in ordine al pagamento di un diritto fisso per visita sanitaria su lane importate da paesi non facenti parte della Comunità. Dette società hanno invocato il regolamento 28 giugno 1968, n. 827 (GU L 151, pag. 16), «relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato», che, all'art. 2, n. 2, vieta agli Stati membri di imporre tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui «prodotti di origine animale» importati, non menzionati altrove, di cui alla voce 05.15 della tariffa doganale comune. Il Ministero della sanità ha eccepito a tale argomento che le lane, non essendo comprese nell'allegato II del Trattato, non sono soggette ad organizzazione comune dei mercati agricoli.
punto 3
II Ministero della sanità trae, da tali circostanze, la conclusione che l'evidenza della soluzione da dare alla questione d'interpretazione dell'atto delle istituzioni della Comunità è tale da escludere la possibilità di ipotizzare un dubbio d'interpretazione e quindi tale da escludere l'esigenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Di contro, le società interessate sostengono che essendo stata sollevata una questione sull'interpretazione di un regolamento dinanzi alla Corte di cassazione, giudice avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, quest'ultima, ai sensi dell'art. 177, 3° comma, non può esimersi dall'obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia.
punto 4
Alla luce di queste tesi contrastanti, la Corte suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il terzo comma dell'art. 177 del Trattato, statuendo che quando una questione del genere di quelle elencate nel primo comma dello stesso articolo è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia, sancisca un obbligo di rimessione che non consenta al giudice nazionale alcuna delibazione di fondatezza della questione sollevata ovvero subordini, ed in quali limiti, tale obbligo al preventivo riscontro di un ragionevole dubbio interpretativo».
punto 5
Per risolvere la questione così sollevata va preso in considerazione il sistema dell'art. 177 che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a pronunziarsi, fra l'altro, sull'interpretazione del Trattato e degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità.
punto 6
In forza del 2° comma di tale norma, qualsiasi giudice di uno degli Stati membri «può», qualora ritenga necessaria la soluzione di una questione di interpretazione per emanare la propria decisione, domandare alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulla questione. Ai sensi del 3° comma, quando una questione di interpretazione viene sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad un giudice nazionale le cui decisioni non siano impugnabili secondo l'ordinamento interno, tale giudice «è tenuto» a rivolgersi alla Corte di giustizia.
punto 7
Tale obbligo di adire la Corte rientra nell'ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario, nell'insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di giustizia. L'art. 177, 3° comma, mira, più in particolare, ad evitare che si producano divergenze giurisprudenziali all'interno della Comunità su questioni di diritto comunitario. La portata di tale obbligo va pertanto valutata tenendo conto di tali finalità in funzione delle competenze rispettive dei giudici nazionali e della Corte di giustizia, allorché una siffatta questione interpretativa viene sollevata ai sensi dell'art. 177.
punto 8
In questo ambito, va precisato il significato comunitario dell'inciso «quando una questione del genere è sollevata» al fine di stabilire quando un giudice nazionale le cui decisioni non siano impugnabili secondo l'ordinamento interno sia tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia.
punto 9
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che l'art. 177 non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto comunitario perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere configurabile una questione sollevata ai sensi dell'art. 177. Per contro spetta a detto giudice adire, se del caso, d'ufficio la Corte di giustizia.
punto 10
In secondo luogo, dal rapporto fra i commi 2 e 3 dell'art. 177 discende che i giudici di cui al 3° comma dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto comunitario onde consentir loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione di norme comunitarie sollevata dinanzi ad essi se questa non è pertinente, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della lite.
punto 11
Per contro, ove essi accertino la necessità di ricorrere al diritto comunitario al fine di risolvere la controversia di cui sono investiti, l'art. 177 impone loro l'obbligo di deferire alla Corte di giustizia qualsiasi questione di interpretazione che venga in essere.
punto 12
La questione sollevata dalla Corte di cassazione mira a stabilire se, in determinate circostanze, l'obbligo sancito dall'art. 177, 3° comma, possa tuttavia incontrare dei limiti.
punto 13
Va richiamato al riguardo quanto la Corte ha affermato nella sentenza 27 marzo 1963 (cause 28-30/62, Da Costa, Race. pag. 73): «se l'art. 177, ultimo comma, impone, senza restrizioni, ai Fori nazionali le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno, di deferire alla Corte qualsiasi questione d'interpretazione davanti ad essi sollevata, l'autorità dell'interpretazione data dalla Corte ai sensi dell'art. 177 può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo e così renderlo senza contenuto. Ciò si verifica in ispecie qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale».
punto 14
Lo stesso effetto, per quanto riguarda i limiti dell'obbligo contemplato nell'art. 177, 3° comma, può risultare da una giurisprudenza costante della Corte che, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere.
punto 15
Resta comunque inteso che, in tutte queste ipotesi, i giudici nazionali, compresi quelli di cui all'art. 177, 3° comma, conservano integralmente la propria libertà di valutare se adire la Corte qualora lo ritengano opportuno.
punto 16
Infine, la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte risolvendola sotto la propria responsabilità.
punto 17
Tuttavia, la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche del diritto comunitario e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta.
punto 18
Va innanzitutto considerato che le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni.
punto 19
Deve poi osservarsi, anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, che il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria. D'altronde, va sottolineato che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali.
punto 20
Infine, ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi.
punto 21
Tenuto conto di tutte queste considerazioni, la questione proposta dalla Corte suprema di cassazione va così risolta: l'art. 177, 3° comma, va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 22
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana, dal Governo del Regno di Danimarca e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi alla Corte suprema di cassazione, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte della Corte suprema di cassazione, con ordinanza 27 marzo 1981, dichiara: L'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE, va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a regionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità

Firme

Mertens de Wilmars Bosco Touffait Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1982. Il cancelliere P. Heim Il presidente J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze