Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo in vigore al
Sezione 3. Disposizioni speciali
Art. 102
Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento.
Art. 103
1. Gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicate conformemente agli articoli 98 e 99, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3), e 4).
2. Allorché si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni seguenti:
a) le cessioni di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;
b) le cessioni di oggetti d'arte effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA.
Art. 104
L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.
Art. 104 bis
Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 alla cessione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole.
Art. 105
1. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.
2. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
Capo 3. Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro
Capo 4. Disposizioni speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo
Art. 109
Le disposizioni del presente capo si applicano fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402.
Art. 110
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA, pagata nella fase precedente, o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 possono continuare ad applicarle.
Le esenzioni e le aliquote ridotte di cui al primo comma devono essere conformi alla legislazione comunitaria e essere state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.
Art. 111
Alle condizioni di cui all'articolo 110, secondo comma, delle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono continuare ad essere applicate nei casi seguenti:
a) dalla Finlandia, per quanto riguarda le cessioni di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di associazioni di interesse pubblico;
b) dalla Svezia, per quanto riguarda le cessioni di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, le cessioni di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione, e servizi connessi, di periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro.
c) da Malta, per quanto riguarda le cessioni di prodotti destinati all’alimentazione umana e prodotti farmaceutici.
Art. 112
Qualora le disposizioni dell'articolo 110 creino distorsioni della concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta a dette forniture, in conformità degli articoli 98 e 99.
Nel caso di cui al primo comma l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.
Art. 113
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 in conformità della legislazione comunitaria, accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 a beni e servizi diversi da quelli di cui all'allegato III, possono applicare alla cessione di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98.
Art. 114
1.
Gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993 sono stati obbligati ad aumentare di più del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1o gennaio 1991 possono applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto all'articolo 99 alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato III.
Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa.
2. Gli Stati membri non possono introdurre, in virtù del paragrafo 1, esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.
Art. 115
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un’aliquota ridotta all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.
Art. 116
Art. 117
1.
2. L'Austria può applicare alla locazione di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10 %.
Art. 118
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato III, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98 a tali cessioni o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.
Il primo comma non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1 a 4, assoggettate all'IVA conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325 o al regime delle vendite all'asta.
Art. 119
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118, l'Austria può applicare un'aliquota ridotta ai vini prodotti in un'azienda agricola direttamente dal produttore agricolo, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.
Art. 120
La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.
Art. 121
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 consideravano il lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera come una cessione di beni, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera l'aliquota applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, per «consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera» si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati.
Art. 122
Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, e di legna da ardere.
Capo 5. Disposizioni transitorie
Art. 123
La Repubblica ceca può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2010, un’aliquota ridotta non inferiore al 5 % alla fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.;