Sez. 3, Sentenza n. 856 del 06/02/1985 (Rv. 439040 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - MASSIMALE DI POLIZZA - LIMITE DELL'OBBLIGO DELLO ASSICURATORE DI PAGARE L'INDENNIZZO DIRETTAMENTE AL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITÀ - INTERESSI MORATORI ED EVENTUALE MAGGIOR DANNO ANCHE PER SVALUTAZIONE MONETARIA - SUPERABILITÀ DI DETTO LIMITE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - MASSIMALE DI POLIZZA - LIMITE DELL'OBBLIGO DELLO ASSICURATORE DI PAGARE L'INDENNIZZO DIRETTAMENTE AL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITÀ - INTERESSI MORATORI ED EVENTUALE MAGGIOR DANNO ANCHE PER SVALUTAZIONE MONETARIA - SUPERABILITÀ DI DETTO LIMITE.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il massimale di polizza costituisce il limite dell'Obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, che ne abbia fatto richiesta, vertendosi in tema di obbligazione che conserva il suo carattere di debito contrattuale di valuta pur quando ne sia beneficiario il danneggiato anziché l'assicurato, ma non anche dell'Obbligo ulteriore dell'assicuratore medesimo verso detto danneggiato per interessi moratori ed eventuale risarcimento del maggior danno (ivi compreso quello da svalutazione monetaria), derivante, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., dello ingiustificato inadempimento nonostante la scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni da quella richiesta, atteso che tale ultimo Obbligo, trovando fonte genetica autonoma e distinta, resta svincolato dall'indicata limitazione contenuta nella polizza assicurativa. (V 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)