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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9010 del 05/05/2016 (Rv. 639683 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Requisito reddituale - Tipizzazione legale della prova - Autocertificazioni - Inidoneità nel giudizio civile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639683-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di pensione di inabilità, la prova del requisito reddituale deve essere fornita attraverso le attestazioni degli uffici finanziari richieste dall'art. 26 della l. n. 153 del 1969, potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita da autocertificazioni rese dall'interessato sotto la propria responsabilità solo in sede di procedimento amministrativo, non di giudizio civile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto i modelli 730 e CUD inidonei a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)