Sez. 1, Sentenza n. 2515 del 27/10/1971 Ud. (dep. 19/04/1972) Rv. 120788 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - STATO DI BISOGNO - ESTREMI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - STATO DI BISOGNO - ESTREMI.*
Lo stato di bisogno menzionato dall'art 644 cod pen non deve essere inteso come uno stato di necessita tale da annientare in modo assoluto qualunque liberta di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volonta del soggetto, lo induca a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie. Il fatto che la situazione di bisogno, cosi intesa, derivi da cause incolpevoli, oppure da colpe inescusabili del soggetto passivo, e irrilevante rispetto alla suddetta norma. (V 105098, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)