diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28557 del 29/11/2017 (Rv. 646286 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | - Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici - Equiparazione ai registri cartacei - Art. 7, comma 4-ter, del d.l. n. 357 del 1994 - Applicazione retroattiva - Fondamento - Conseguenze - Sanzioni per violazione degli obblighi formali di annotazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646286-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO

In tema di regolarità fiscale della contabilità d'impresa, la disposizione di cui all'art. 7, comma 4-ter, del d.l. n. 357 del 1994 (conv., con modif., dalla l. n. 489 del 1994) ha efficacia retroattiva nella parte in cui esclude l'irrogazione di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi formali di registrazione cartacea, assorbiti, in forza della sopramenzionata disposizione, dall'equipollenza delle registrazioni meccanografiche, in linea con il principio del "favor rei" in materia fiscale, codificato dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che impedisce l'applicazione di sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 2, Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7 com. 4, Legge 08/08/1994 num. 489 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)