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Sez. 4, Sentenza n. 14429 del 05/07/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185671 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - POSTI DI MANOVRA - DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 182 D.P.R. 27 APRILE 1955 N. 547 - MEZZI DI TRASPORTO E NON DI SOLLEVAMENTO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185671-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - POSTI DI MANOVRA - DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 182 D.P.R. 27 APRILE 1955 N. 547 - MEZZI DI TRASPORTO E NON DI SOLLEVAMENTO - APPLICABILITÀ.*

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le Disposizioni relative ai "posti di manovra", di cui all'art. 182 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, si riferiscono anche ai "mezzi di trasporto" e non soltanto ai "mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto", in quanto la congiunzione "e" di tale espressione non denota necessaria duplicità della funzione del singolo mezzo o apparecchio, ma ha funzione puramente aggiuntiva. (fattispecie in tema di costruzione di gallerie, con l'utilizzazione a tal fine di autocarri per il trasporto dei detriti rimossi). (V mass n 164105).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)