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Sez. 2, Sentenza n. 839 del 28/04/1962 (Rv. 251346 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PRECLUSIONE - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA - PERSISTENZA DELLA PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251346-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PRECLUSIONE - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA - PERSISTENZA DELLA PRECLUSIONE.*

La preclusione risultante dall'art 184 cod proc civ opera per tutto il corso del giudizio di primo grado e quindi anche nell'ipotesi che la causa venga restituita dal collegio al giudice istruttore per gli accertamenti indicati nella relativa ordinanza. Se e vero che la riapertura della istruttoria, determinata da tale provvedimento collegiale, attribuisce nuovamente alle parti il potere di formulare nuove deduzioni, chiedere nuovi mezzi di prova e produrre in giudizio nuovi documenti, cio tuttavia, riguarda soltanto le esigenze degli ulteriori accertamenti rimessi al giudice istruttore, che, si riferiscono, di regola, a punti ben determinati della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)