Sez. 2, Sentenza n. 839 del 28/04/1962 (Rv. 251346 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PRECLUSIONE - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA - PERSISTENZA DELLA PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PRECLUSIONE - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA - PERSISTENZA DELLA PRECLUSIONE.*
La preclusione risultante dall'art 184 cod proc civ opera per tutto il corso del giudizio di primo grado e quindi anche nell'ipotesi che la causa venga restituita dal collegio al giudice istruttore per gli accertamenti indicati nella relativa ordinanza. Se e vero che la riapertura della istruttoria, determinata da tale provvedimento collegiale, attribuisce nuovamente alle parti il potere di formulare nuove deduzioni, chiedere nuovi mezzi di prova e produrre in giudizio nuovi documenti, cio tuttavia, riguarda soltanto le esigenze degli ulteriori accertamenti rimessi al giudice istruttore, che, si riferiscono, di regola, a punti ben determinati della controversia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)