Sez. L, Sentenza n. 2701 del 05/03/1993 (Rv. 481268 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio concessi dal contratto collettivo 28 marzo 1987 per gli addetti all'industria delle calzature.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in relazione al criterio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, ex art. 1371 cod. civ., e al principio generale di corrispettività tra retribuzione e prestazione lavorativa, la decisione dei giudici di merito secondo cui la clausola del contratto collettivo 28 marzo 1987 per gli addetti all'industria delle calzature, che prevede la concessione di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio, non comporta - anche in relazione al chiarimento verbale apposto in calce alla clausola, che estende il diritto al tempo strettamente necessario al lavoratore per recarsi a scuola - l'erogazione dell'emolumento anche nell'ipotesi di inizio dell'orario dei corsi dopo la fine dell'orario di lavoro, con un intervallo sufficiente per raggiungere la scuola direttamente dal posto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)