Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 15/12/1984 (Rv. 438137 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - COLLEGAMENTO TRA ATTO E PROCURA SPECIALI NEL SENSO DEL RILASCIO DELLA PROCURA O SULL'ATTO DELLA PARTE O SULLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO DELL'AVVERSARIO - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - COLLEGAMENTO TRA ATTO E PROCURA SPECIALI NEL SENSO DEL RILASCIO DELLA PROCURA O SULL'ATTO DELLA PARTE O SULLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO DELL'AVVERSARIO - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
La norma dell'art. 83 cod. proc. civ. la quale enumera gli Atti sui quali nel giudizio di merito può essere rilasciata la procura speciale, pur non distinguendo gli Atti provenienti dalla stessa parte che conferisce il mandato da quelli provenienti dalla controparte, richiede, tuttavia, la esistenza di un collegamento tra l'atto e la procura speciale, nel senso che questa deve essere necessariamente rilasciata o sull'atto della parte che conferisce il mandato, ovvero sulla copia notificata dell'atto dell'avversario, con la conseguenza che, quando manca tale collegamento, la procura può essere conferita soltanto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. (nella specie, in applicazione del surriportato principio, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la nullità della procura rilasciata dall'interveniente volontario sulla copia di ricorso possessorio non proposto nei suoi confronti). (Conf 910/83, mass n 425669; (Conf 562/82, mass n 418282, sulla prima parte; (Conf 2200/66, mass n 324295, sulla prima parte; (Conf 376/66, mass n 320731, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)