Sez. 3, Sentenza n. 10004 del 11/06/1980 Ud. (dep. 01/10/1980) Rv. 146111 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE - PROVA DELLA AVVENUTA LOTTIZZAZIONE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE - PROVA DELLA AVVENUTA LOTTIZZAZIONE.*
Per la configurazione del reato di lottizzazione abusiva non e affatto necessaria l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione, ma e sufficiente il frazionamento del terreno effettuato a scopo edilizio. La prova che il frazionamento viene compiuto per finalita edilizie puo ricavarsi dalla dimensione dei lotti venduti, dalla previsione della realizzazione di opere di urbanizzazione, dalla vendita di singoli lotti a distinti acquirenti, dalla misura del prezzo di vendita dei lotti ecc, essendo questi tutti elementi significativi di un piano d'insediamento edilizio.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)