Sez. U, Sentenza n. 10380 del 20/10/1993 (Rv. 484001 - 01)
Acque - Acque pubbliche - Uso delle acque pubbliche - Licenze di attingimento | Natura esecutiva o conseguenziale del provvedimento volto a consentire la trivellazione - Esclusione - Autonoma impugnabilità.
Acque - Acque pubbliche - Uso delle acque pubbliche - Licenze di attingimento
L'autorizzazione all'attingimento di acqua - che è provvedimento amministrativo finalizzato alla cura del pubblico interesse, con la duplice conseguenza che a fronte di esso il privato può vantare soltanto la titolarità di diritti soggettivi non perfetti, ma affievoliti "ab origine", la cui cognizione è riservata alla giurisdizione amministrativa del Tribunale superiore delle acque pubbliche, e non a quella ordinaria; e che esso, nonostante la sua efficacia soltanto temporanea, deve essere motivato con l'indicazione dello interesse pubblico che giustifica il mutamento del preesistente regime delle acque di cui trattasi ed emesso solo in presenza dei presupposti di legge - non ha natura esecutiva o conseguenziale al provvedimento volto a consentire la trivellazione, essendo autonomamente produttivo volto a consentire la trivellazione, e essendo autonomamente produttivo di effetti che non possono farsi risalire all'atto precedente, di guisa che è anche autonomamente impugnabile, dovendosi escludere un effetto preclusivo della mancanza di tempestiva impugnazione dello stesso atto precedente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 56, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)