Sez. 1, Sentenza n. 1028 del 15/06/1966 Ud. (dep. 26/10/1966) Rv. 102778 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DI RAPPRESENTAZIONE E DI VOLONTA - CRITERIO ADOTTATO DAL CODICE PENALE - DISTINZIONE DAL FINE E DAI MOVENTI - INGIURIA E DIFFAMAZIONE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DI RAPPRESENTAZIONE E DI VOLONTA - CRITERIO ADOTTATO DAL CODICE PENALE - DISTINZIONE DAL FINE E DAI MOVENTI - INGIURIA E DIFFAMAZIONE.*
Il nostro codice penale fra le due concezioni dell'elemento psicologico del reato - dolo di rappresentazione e dolo di volonta - aderisce esplicitamente a quest'ultima, onde anche nei reati contro l'onore il dolo consiste nel compiere Atti con la coscienza della loro attitudine lesiva e nella intenzione di arrecare con essi un'offesa; la responsabilita dolosa, tuttavia, non deve essere confusa con il fine, che puo identificarsi o meno con i motivi e con il dolo specifico, perche l'iter criminis ha il suo termine con l'evento di danno o di pericolo di beni giuridicamente protetti, mentre il fine ed i moventi che hanno determinato l'Azione non entrano normalmente fra gli elementi costitutivi del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)