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Sez. 2, Sentenza n. 2732 del 09/02/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200992 - 01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Difensore dell'imputato | Sentenza contumaciale - Specifico mandato all'impugnazione rilasciato anteriormente - Validità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200992-01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Difensore dell'imputato

La disposizione di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., che concerne l'impugnazione del difensore avverso le sentenze contumaciali, deve essere interpretata, avuto riguardo alla "ratio" della norma, nel senso che in tanto il mandato può considerarsi "specifico" in quanto indichi espressamente gli estremi della sentenza da impugnare, avendo inteso il legislatore rimettere all'imputato contumace la valutazione circa l'opportunità di proporre impugnazione in un momento non precedente, bensì successivo all'emanazione della sentenza; deve pertanto ritenersi carente dei requisiti indicati dal suddetto art. 571 il mandato rilasciato al difensore anteriormente a tale momento. (Nella specie il mandato era stato conferito al difensore fin dalle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)