diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 10/03/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172387 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO - COMPATIBILITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172387-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO - COMPATIBILITÀ - EFFETTI.*

Il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, sancito dall'art. 190 cod. proc. pen., non impedisce all'altro principio della conservazione del negozio giuridico di privilegiare la espressione della volontà tesa ad azionare il rimedio giuridico predisposto dalla legge per la rimozione di un provvedimento giurisdizionale ritenuto erroneo od ingiusto, facendo così qualificare l'impugnazione formalmente ma erroneamente indicata come il mezzo di impugnativa previsto legislativamente, sempre che ne presenti gli indispensabili requisiti di Forma e di sostanza - ne consegue che l'impugnazione, nella Forma di ricorso per Cassazione, proposta contro l'ordinanza del giudice istruttore che disponga la scarcerazione, per decorrenza dei termini, di un imputato non va dichiarata inammissibile, ma deve ritenersi "appello" e come tale sottoposta al tribunale della libertà competente in virtù dello art. 263 ter cod. proc. pen. in relazione all'art. 272 bis cod. proc. pen.. (V mass n 160407).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)