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Sez. 1, Sentenza n. 7241 del 04/03/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213700 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE | Ordinanze che ammettono o escludono la parte civile - Impugnabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213700-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE

Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, giacché la costituzione di parte civile, una volta ammessa, non è più contestabile nei gradi successivi di giudizio, avendo il vigente codice di rito accolto, con la formulazione dell'art. 586 n. 1, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, né prevedendo alcuna disposizione l'impugnazione autonoma o congiunta con la sentenza di dette ordinanze, stante il riferimento di detta norma alle sole ordinanze funzionali alla decisione e non a quelle meramente ricognitive della legittimità delle parti private portatrici di interessi civili. (Contra Sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, in corso di deposito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)