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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17544 del 04/07/2018 (Rv. 649659 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE | Azione revocatoria ordinaria proseguita dal curatore fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data dell'atto impugnato - Fondamento - Interruzione ad opera di uno dei creditori - Efficacia a favore del fallimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649659-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE

Nel giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, sicché trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, per un verso, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell'art. 2903 c.c., dalla data dell'atto impugnato, per l'altro, l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori, cui sia subentrato il curatore ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)