Sez. 2, Sentenza n. 595 del 28/02/1972 (Rv. 356637 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
Il principio della conservazione del negozio giuridico, dettato dall'art 1367 cod civ, impone al giudice di interpretare il testamento, o una clausola testamentaria, nel senso in cui essi possano avere un qualche effetto, anziche nel senso secondo cui non ne avrebbero alcuno; esso pero non giova ad attribuire valore negoziale ad un atto che tale portata non abbia. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che una lettera indirizzata agli eredi esprimesse soltanto i sentimenti del testatore ed i motivi che lo avevano ispirato nel redigere il testamento e non potesse qualificarsi come testamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 601, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)