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Sez. 2, Sentenza n. 595 del 28/02/1972 (Rv. 356637 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356637-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*

Il principio della conservazione del negozio giuridico, dettato dall'art 1367 cod civ, impone al giudice di interpretare il testamento, o una clausola testamentaria, nel senso in cui essi possano avere un qualche effetto, anziche nel senso secondo cui non ne avrebbero alcuno; esso pero non giova ad attribuire valore negoziale ad un atto che tale portata non abbia. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che una lettera indirizzata agli eredi esprimesse soltanto i sentimenti del testatore ed i motivi che lo avevano ispirato nel redigere il testamento e non potesse qualificarsi come testamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 601, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)