Sez. 4 - , Sentenza n. 40554 del 29/09/2021 Cc. (dep. 10/11/2021) Rv. 282063 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all’art. 603-bis.2 cod. pen. – Controllo giudiziario – Incompatibilità – Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in caso di sequestro dell'azienda funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis.2 cod. pen., non è applicabile il controllo giudiziario, essendo previsto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 come misura alternativa al solo sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, tuttavia, nei casi di sfruttamento del lavoro, la misura del controllo giudiziario non è sempre inapplicabile dovendosi valutare, caso per caso, la sussistenza delle condizioni per la confisca dell'azienda ed in particolare la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 29/10/2016 num. 199 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)