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Sez. 1, Sentenza n. 4797 del 21/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169243 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCANZA DI MANDATO SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169243-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCANZA DI MANDATO SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto dal difensore della parte civile non munito di mandato speciale ai sensi dello art. 136 cod. proc. pen., rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da unire agli Atti e contenente, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la Determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. (V mass n 157578; (V mass n 163098; (Conf mass n 156869).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 132, Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)