Sez. 1, Ordinanza n. 2231 del 19/11/1971 Cc. (dep. 25/02/1972) Rv. 120286 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI DELLA PS - VALORE INDIZIANTE - LIMITAZIONE AD UNA PARTE DELLE INFORMAZIONI - LEGITTIMITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI DELLA PS - VALORE INDIZIANTE - LIMITAZIONE AD UNA PARTE DELLE INFORMAZIONI - LEGITTIMITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
In base al principio della libera valutazione delle prove, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione il giudice puo circoscrivere il valore indiziante ad una parte soltanto delle informazioni della ps, con l'unico limite di dover spiegare le ragioni della diversa valutazione.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)