Sez. 2, Sentenza n. 7469 del 31/03/2011 (Rv. 617356 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Consorzi di sviluppo industriale - Negozi di cessione delle aree precedentemente acquisite - Clausola obbligante il cessionario a rivalere il consorzio di quanto pagato a titolo di integrazione del prezzo agli originari proprietari - Applicabilità anche nel caso di fondi acquisiti per effetto di accessione invertita - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
I consorzi per lo sviluppo industriale hanno natura di enti pubblici, e svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, sicché alla luce di un tale assetto vanno interpretati i contratti attraverso i quali i consorzi stessi perseguono i propri fini istituzionali. Ne consegue che la clausola, inserita nel contratto di cessione al privato di aree acquisite dal Consorzio, ed in virtù della quale il cessionario si obbliga a rivalere quest'ultimo delle somme eventualmente dovute agli originari proprietari dei terreni a titolo di integrazione del prezzo, trova applicazione sia nell'ipotesi in cui il Consorzio abbia acquisito la titolarità dei suddetti terreni per effetto di cessione volontaria da parte degli originari proprietari, sia nel caso in cui l'abbia acquisita per effetto di illegittima occupazione seguita da accessione invertita, posto che l'anzidetta vendita costituisce pur sempre uno strumento per perseguire finalità di interesse pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)