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Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Testo vigente

Art. 36

1. Per la riscossione dell'imposta con il metodo previsto dall'art. 35, lettera a), la tariffa deve contenere, quattro distinte aliquote entro il massimo stabilito dalla legge da applicarsi rispettivamente: alle costruzioni di lusso, alle costruzioni di tipo medio, alle costruzioni di tipo popolare ed alle costruzioni, infine, assimilabili a quelle di abitazione.

2. Nei regolamenti comunali debbono determinarsi le caratteristiche relative a ciascuno dei primi tre tipi di costruzione, avuto riguardo che fra le costruzioni di tipo medio debbono comprendersi le case economiche a' sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857, nonche' le case di abitazione che non sono prive di agi e di distinzione, e che, fra quelle di tipo popolare, devono comprendersi le costruzioni di cui all'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale, nonche' le costruzioni che, pur rispondendo a moderni criteri dl statica e di igiene, sono tuttavia contenute in limiti di rigorosa semplicita'.

3. Nella prima attuazione del presente regolamento, le aliquote massime applicabili per i Comuni di qualsiasi classe sono le seguenti:

  1. a) per ogni metro cubo vuoto per pieno:

    1. 1) costruzioni di lusso . . . . . . . L. 3 -

    2. 2) costruzioni di tipo medio. . . . . » 2 -

    3. 3) costruzioni di tipo popolare . . . » 1,60

    4. 4) costruzioni assimilabili a quelle di abitazione,

    5. 5) come ospedali, edifici scolastici, ricoveri e simili . » 1,60

  2. b) per ogni metro quadrato di area coperta e per piano:

    1. 1) costruzioni di lusso . . . . . . . L. 13,50

    2. 2) costruzioni di tipo medio . . . . .» 8-

    3. 3) costruzioni di tipo popolare . . . » 6-

    4. 4) costruzioni assimilabili a quelle di abitazione,

    5. 5) come ospedali, edifici scolastici, ricoveri e simili » 6-

4. E' in facolta' del Comuni di stabilire nella tariffa, per le costruzioni ultra popolari, un'aliquota ridotta in misura non inferiore al 30 per cento di quella fissata per le costruzioni di tipo popolare, in tal caso i Comuni debbono determinare nel regolamento di cui al secondo comma del presente articolo le relative caratteristiche.

  1. c) per le costruzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 35, L. 1,60 per ogni metro quadrato di superficie coperta.

5. Per le costruzioni e le opere previste alla lettera c) dell'art. 35 medesimo e che non siano misurabili con i sistemi di cui alla lettera a) di detto articolo, i Comuni debbono stabilire apposite aliquote per ciascuna specie di materiali entro il limite massimo dell'8% del valore in provvista dei materiali stessi, inteso detto valore come il prezzo medio e normale di vendita nel luogo di produzione (cava, fornace, ecc.) se trattisi di materiali di produzione locale, o il prezzo di vendita in magazzini o depositi se trattisi dl materiali dl importazione.

6. Le aliquote massime sovraindicate e quelle da determinarsi dal Comuni a' sensi del precedente comma devono essere rivedute annualmente dai Comuni a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del T.
U.

Art. 37

1. L'imposta sui materiali impiegati nelle opere di riparazione eccedenti quelle ordinarie previste dall'ari 1604 del Codice civile, e' applicata in via di abbonamento obbligatorio mediante un contributo annuo commisurato ad un'aliquota fissa par ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato, esclusi i sottotetti, i sotterranei e i semi-interrati non predisposti ad uso di abitazione, uffici, negozi ed In genere ad altri usi di soggiorno.

2. L'aliquota fissa di cui sopra non puo' superare per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano L. 0,05 nei Comuni delle classi A, B, C, D ed E, L. 0,03 nel Comuni delle classi F e G. e L. 0,02 nei Comuni delle classi H ed I.

Art. 38

1. Per le costruzioni speciali, non assimilabili a quelle ad uso di abitazione, nelle quali non esista la divisione normale in piani, come teatri, cinematografi, autorimesse e simili, il contributo annuo e' determinato con criteri assimilativi, supponendo l'edificio suddiviso in piani alti ciascuno quattro metri. Le frazioni di altezza inferiori a quattro metri sono calcolate per un piano se superino i due metri; si trascurano se siano uguali o inferiori a due metri.

2. Nelle costruzioni in condominio per quote divise, il contributo eventualmente dovuto per superfici di piano in uso o proprieta' comune e' ripartito a carico dei vari proprietari in ragione della superficie assoggettata a contributo delle rispettive proprieta' divise ed aggiunto al contributo per esse dovuto.

3. L'imposta su i materiali impiegati nelle riparazioni contemplate dal precedente e dal presente articolo e' applicabile soltanto dopo decorsi dieci anni dalla dichiarazione di abitabilita' o dal rilascio di licenza equivalente e, in mancanza, dal compimento dell'edificio.

4. Il contributo si paga in due rate semestrali eguali. Se il contributo non e' superiore a L. 10, il pagamento deve essere fatto in una sola volta alla scadenza della prima rata.

Art. 39

1. L'esenzione stabilita dall'art. 29, n. 5, del testo unico, modificato dall'art. 1, lettera a) , del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, e' ammessa per i materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa nelle costruzioni, rifacimenti e riparazioni di edifici eseguiti a totale spesa delle stesse, anche se i lavori siano effettuati in appalto.

2. I materiali adoperati nella costruzione di opifici industriali o di edifici colonici o di parte di essi, sono soggetti ad imposta allorquando detti edifici ricevano una diversa destinazione entro cinque anni dalla costruzione.

3. Prima che ne sia variata la destinazione, si deve presentare all'ufficio la denuncia prescritta dal successivo art. 44.

Art. 40

1. Sono considerate opifici industriali, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo di cui all'art. 30, n. 6 del T. U.:

  1. a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni:

    1. 1) destinate ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare, trasformare ed adattare materie prime;

    2. 2) o formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale, come impianti per acquedotti, per la produzione del gas-luce e dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci da laterizi, centrali elettriche, telefoniche, radiofoniche e simili;

  2. b) le costruzioni galleggianti, come mulini natanti, chiatte per draghe e grue, e simili, anche se assicurate a punti fissi del suolo.

2. Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero di operai.

Art. 41

1. Sono considerate edifici colonici, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo, tutte le costruzioni o parti di costruzione coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

  1. a) o all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i fattori o dirigenti di aziende, i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonche' coloro che con nome di capi-squadra, sorveglianti, compari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri o gli operai al lavoro;

  2. b) o al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

  3. c) o alla conservazione e prima manipolazione del prodotti agrari dei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

2. Sono considerate altresi' edifici colonici le costruzioni che, eseguite su i terreni cui servono, sono destinate alla abitazione abituale del proprietario o dell'affittuario dei terreni stessi che attendono direttamente alla conduzione dell'azienda agricola.

Art. 42

1. Rientrano fra le opere di bonifiche e di miglioramenti agrari: le strade poderali o interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle; i pozzi; gli abbeveratoi; le concimaie; i muri di cinta e ogni altra opera atta a cingere o chiudere fondi; le opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione; le opere di bonificazione del laghi e bagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo e qualunque altra opera per sistemare e prosciugare terreni; i fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per deposito dl bestiame; le opere per la correzione dei corsi di acqua e per la difesa dalie acque; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; le opere edilizie che siano d'interesse comune di un comprensorio di bonifica o di una parte notevole di esso; ed in genere qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi ed alla sistemazione montana a' sensi dei RR. decreti 29 luglio 1927, n. 1509 e 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 43

1. Agli effetti dell'esenzione dall'imposta, si considerano costruzioni provvisorie anche i cantieri formati per costruzioni di opere edilizie, purche' siano adibiti esclusivamente per luogo di deposito dei materiali ed attrezzi da impiegarsi nella costruzione delle opere ivi progettate, ed a lavori compiuti siano interamente demoliti.

2. Le costruzioni provvisorie ed i cantieri non demoliti rispettivamente trascorso l'anno dall'esecuzione ed a lavori compiuti, devono essere nuovamente denunciati e vengono considerati conti costruzioni provvisorie superiori ad un anno. Per queste ultime e' dovuto l'anticipo dell'intera imposta, salva la parziale restituzione della medesima, nel solo caso in cui le costruzioni siano state totalmente demolite ed a demolizione avvenuta, nei seguenti termini:

  1. 1) del 20 per cento dell'imposta pagata per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 5;

  2. 2) del 40 id. id. id., gli anni 4;

  3. 3) del 60 id. id. id., gli anni 3;

  4. 4) dell'80 id. id. id., gli anni 2.

Art. 44

1. La costruzione di edifici in tutto o in parte nuovi o l'esecuzione di notevoli rifacimenti deve essere preventivamente denunziata dal proprietario all'ufficio delle imposte di consumo.

2. La denunzia e' fatta su scheda da fornirsi gratuitamente dall'ufficio delle imposte, e deve indicare:

  1. a) nome, cognome, paternita' e domicilio del proprietario;

  2. b) la precisa localita' in cui il nuovo edificio deve sorgere o l'esatta ubicazione dell'edificio gia' esistente da ricostruirsi o di quello al quale siano da apportarsi ampliamenti, sopralzi o rifacimenti;

  3. c) il tipo di costruzione, indicando, in base ai relativi progetti:

    1. 1) quando si tratti di costruzioni di cui all'art. 35, lettera a), la cubatura vuoto per pieno che la fabbrica nuova o da rifarsi potro' avere a lavoro ultimato, o i metri quadrati di superficie che dovranno essere coperti e i piani dell'edificio;

    2. 2) quando si tratti di costruzioni di cui all'art. 35, lettera b), la superficie che dovra' essere coperta;

    3. 3) quando si tratti di costruzioni di cui all'art. 35, lettera c), le quantita' delle diverse specie di materiali che saranno presumibilmente impiegati.

3. La denunzia all'ufficio si deve presentare anche per gli edifici esenti da imposta e per le costruzioni provvisorie considerate nell'art. 43.

Art. 45

1. La denunzia prescritta dall'articolo precedente deve essere presentata anche per i lavori in corso alla data di istituzione della imposta da parte del Comune.

2. In tal caso la denunzia deve dichiarare lo stato dei lavori effettivamente compiuti, sui quali non e' dovuta imposta; e per quelli ancora da eseguire si applicano le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 46

1. Per le costruzioni soggette a imposta, di cui all'art. 44, devesi versare il terzo del presunto ammontare dell'imposta, da liquidarsi sulla base della denunzia.

2. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio delle imposte di consumo entro dieci giorni dalla notifica della liquidazione.

Art. 47

1. La liquidazione di cui all'art. 39 del T. U. si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base ad accertamenti e rilievi di un tecnico delegato dal Comune. Del sopraluogo del tecnico deve essere dato preavviso al proprietario della costruzione almeno cinque giorni prima.

2. Gli accertamenti e la liquidazione della imposta si notificano al debitore a mezzo degli agenti delle imposte di consumo che ne fanno referto, e contro il risultato dei medesimi l'interessato puo' produrre ricorso al podesta' nel termine di trenta giorni.

3. Trascorso tale termine, senza che l'interessato, abbia prodotto ricorso o in base alla decisione del podesta' quando vi sia stato ricorso, l'ufficio spedisce al, debitore l'avviso di pagamento dell'imposta da effettuarsi nel termine di dieci giorni.

4. L'avviso di pagamento obbliga senz'altro il debitore, che, in caso di mora, e escusso con le norme incitiate nel successivo art. 188 del presente regolamento, oltre l'applicazione della Indennita' di suora prevista nell'art. 45 del T. U. dopo trascorsi dieci giorni dalla costituzione in mora.

5. Con lo stesso procedimento sono recuperate anche le somme dovute e, in tutto o in parte, non pagate alle scadenze stabilite per contributo a' sensi del precedenti articoli 37 e 38.

6. I Comuni hanno facolta' di stabilire nei propri regolamenti che il pagamento dell'imposta, escluso il contributo di cui al comma precedente, abbia luogo ratealmente durante il progresso della costruzione.

Art. 48

1. Allorche' le opere edilizie progettate vengano interrotte in corso di costruzione od abbiano solo parziale compimento, si procede alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

2. La liquidazione dell'imposta si effettua col sistema di cui alla lettera a) del precedente art. 35, per le parti di costruzione interamente ultimate, e col sistema di cui alla lettera c) dello stesso art. 35, per le parti di costruzione non completate.

3. Prima di riprendere i lavori sospesi dev'essere presentata una nuova denunzia, versando il terzo del presunto ammontare dell'imposta dovuta sui lavori da terminare, con le stesse modalita' stabilite all'art. 40,

Art. 49

1. Agli effetti della riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile, mediante abbonamento obbligatorio a' sensi dei precedenti articoli 37 e 38, i proprietari di edifici sono tenuti a presentare, entro il termine che sara' stabilito dal Comuni, apposita denunzia, su scheda fornita gratuitamente dall'ufficio delle imposte di consumo, indicando:

  1. a) il nome, cognome, paternita' e domicilio' proprio;

  2. b) la via o localita' e il numero civico dell'edificio;

  3. c) il numero dei piani costituenti la proprieta' e, per ogni piano, la superficie coperta in metri quadrati;

  4. d) la data della dichiarazione di abitabilita' o di altra licenza o titolo equivalente.

2. Per gli edifici in condominio la denunzia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, il quale viene iscritto nell'elenco di cui al successivo art. 51.

3. Per gli edifici gia' denunziati e' obbligatoria una nuova denunzia nel caso di variazioni nei dati dl cui ai precedenti comma.

4. Tale denunzia deve essere presentata entro un mese dalle verificatesi variazioni.

5. La denunzia si omette per gli edifici di cui agli articoli 30, n. 6 del T. U. e 39, 40, 41, 42 e 43 del presente regolamento.

Art. 50

1. Scaduto il termine per la presentazione delle denunzie di cui al precedente articolo, l'ufficio delle imposte di consumo procede alle seguenti operazioni:

  1. a) rettifica le dichiarazioni inesatte o incomplete;

  2. b) esegue gli accertamenti per quei contribuenti che non abbiano presentato la scheda.

2. Le rettificazioni e gli accertamenti d'ufficio devono essere notificati agli interessati per mezzo degli agenti che ne fanno referto.

3. I ricorsi contro le operazioni dell'ufficio devono essere presentati al podesta' non piu' tardi di giorni trenta da quello della notificazione di cui al comma precedente.

4. Il podesta' comunica le sue decisioni all'ufficio delle imposte di consumo, il quale le notifica ai ricorrenti nei modi innanzi stabiliti.

Art. 51

1. In base alle denunzie ricevute, alle rettifiche, agli accertamenti di ufficio ed alle decisioni del podesta', l'ufficio delle imposte di consumo compila l'elenco del contribuenti che, dopo l'approvazione del podesta', viene pubblicato all'albo pretorio per non meno di 15 giorni. Della pubblicazione deve essere dato avviso agli interessati a mezzo di pubblico manifesto.

2. L'elenco cosi pubblicato costituisce i contribuenti in obbligo di pagare l'imposta alle epoche fissate, senza bisogno di alcun altro avviso.

Art. 52

1. Contro le risultanze dell'elenco, ed entro trenta giorni dall'ultimo giorno della'sua pubblicazione, e' ammesso ricorso al podesta' per errori materiali e per irregolari iscrizioni di partite dipendenti da rettificazioni od accertamenti d'ufficio, i cui avvisi non siano stati notificati o siano stati notificati irregolarmente, per inesistenza della partita, iscritta in seguito di conferma col silenzio, e per doppia iscrizione di una stessa partita.

Art. 53

1. Le partite accertate nel corso dell'anno sono iscritte in elenchi suppletivi.

2. Il contributo per dette nuove iscrizioni decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello nel quale si e' verificato il fatto che da' titolo alla percezione.

Art. 54

1. I funzionari delegati dal Comune e gli agenti delle imposte di consumo, osservate le disposizioni dell'art. 54 del T. U., possono accedere nelle localita' ove vengono eseguiti lavori edilizi e possono in qualunque tempo assumere rilievi e richiedere tipi e tutte le notizie che ritenessero necessarie per la regolare applicazione dell'imposta.

Art. 55

1. Le demolizioni o la diversa destinazione data ad un edificio dopo eseguito il pagamento dell'imposta, non danno diritto a restituzione.

Art. 56

1. Contro le decisioni emesse dal podesta', a' sensi degli articoli 47, 50 e 52, e' ammesso ricorso a norma dell'art. 344 del presente regolamento,

2. Il ricorso non sospende la riscossione della Imposta o del con-tributo, salvi i rimborsi che fossero dovuti a contestazione definita.