Sez. L, Sentenza n. 5550 del 30/10/1984 (Rv. 437219 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DESTINATARI - DISERTORI - ESCLUSIONE - RIABILITAZIONE DEL DISERTORE CONDANNATO IN SEDE PENALE - IRRILEVANZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DESTINATARI - DISERTORI - ESCLUSIONE - RIABILITAZIONE DEL DISERTORE CONDANNATO IN SEDE PENALE - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art. 11, primo comma, lett. A), del decreto legge 4 marzo 1948 n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili ai disertori, ancorché, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale. Ne consegue che dai benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 debbono ritenersi esclusi anche, ed a fortiori, i disertori nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna penale e sia successivamente intervenuta la riabilitazione, atteso che rispetto all'amnistia, cosiddetta propria (art. 151 cod. pen. ed art. 73 cod. pen. militare pace), contemplata dal citato art. 11, la riabilitazione costituisce un beneficio minore, estinguendo solo le pene accessorie e gli effetti penali della condanna (art. 178 cod. pen. e art. 72 cod. pen. militare pace).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. Mil. Pace art. 72, Cod. Pen. Mil. Pace art. 73, Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 11 CORTE COST., Legge 23/02/1952 num. 93 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)