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Sez. 1, Sentenza n. 10737 del 28/10/1993 (Rv. 484110 - 01)

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Protesto | Elenco dei protesti - Cancellazione - Istanza del debitore cambiario - Rigetto - Relativo provvedimento del Presidente del Tribunale - Impugnazione con reclamo al Presidente della Corte di Appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484110-01

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Protesto

Non è impugnabile con reclamo al Presidente della Corte di Appello il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale rigetti la istanza di cancellazione del debitore cambiario protestato dallo elenco dei protesti, ai sensi dell'art. 3 legge n. 77 del 1955 (come modificato dall'art. 12 della legge n. 349 del 1973), perché il legislatore non ne ha previsti esplicitamente l'impugnabilità e non essendo esperibile, rispetto a detto provvedimento adottato da un organo giudiziario monocratico, il rimedio previsto dagli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ. per i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Legge 12/02/1955 num. 77 art. 3 CORTE COST., Legge 12/06/1973 num. 349 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)