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Sez. L, Sentenza n. 8475 del 18/11/1987 (Rv. 456007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE COME DIVISORI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE TRENTA ANZICHÉ VENTISEI - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE COME DIVISORI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE TRENTA ANZICHÉ VENTISEI - LICEITÀ.*

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, essendo destinata al soddisfacimento delle esigenze di tutti i giorni, in relazione alla continuità (non esclusa dalle pause settimanali) del rapporto di lavoro, compensa non soltanto i giorni di lavoro effettivo ma anche le giornate di riposo settimanale; pertanto, al fine della Determinazione della retribuzione giornaliera per la quantificazione della base di calcolo del compenso per lavoro straordinario, l'autonomia negoziale delle parti (nella specie, art. 15 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie) legittimamente può stabilire - in Mancanza di norme imperative contrarie - che detta retribuzione giornaliera sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta giorni anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. (Conf 269/87, mass n 450020; (Conf 64/87, mass n 449869).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)