Sez. 3, Sentenza n. 8721 del 13/04/2010 (Rv. 612540 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Norme sul rito del lavoro - Inosservanza - Trattazione della causa con rito ordinario - Conseguenze - Vizio di incompetenza - Esclusione - Fondamento - Nullità della pronuncia - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Qualora una controversia cui sia applicabile il rito del lavoro (nella specie in riferimento a domanda di restituzione di somme pretesamente corrisposte illegittimamente da una società al presidente del consiglio di amministrazione) sia stata trattata con il rito ordinario, atteso che con l'introduzione del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) la natura della controversia incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza, la relativa pronuncia non è viziata per incompetenza, nè può ritenersi affetta da nullità se non vi sia stata violazione dei diritti di difesa delle parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)