Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68
Testo vigente
Art. 27 Aspettative sindacali
1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie Confederazioni od Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Confederazione od Organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli Enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in n. 875 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 e' riservato per il 90 per cento alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre 1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale una aspettativa per ogni Confederazione Sindacale di cui al citato decreto ministeriale.
4. Alla ripartizione tra le varie Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repub-blica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Confederazioni e Organizzazioni Sindacali interessate.
5. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla Confederazione od Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva Confederazione od Organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I.
6. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
7. Diverse intese intervenute tra le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali adempimenti.3
Art. 28 Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 sono corrisposti dall'Ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed all'incentivo della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' dello svolgimento di prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13. Sono altresi' esclusi i compensi per lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.
3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le modalita' dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.3
Art. 29 Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'articolo 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3.3
Art. 30 Monte orario complessivo
1. Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 29 e' determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10' del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 25 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli Enti per i conseguenziali adempimenti.3
Art. 31 Diritto di affissione
1. Le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 32 Locali per le rappresentanze sindacali
1. In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti e' consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali all'interno della struttura.
2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiestas, di un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della struttura.
Art. 33 Patronato sindacale
1. I dipendenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.
2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 34 Garanzie nelle procedure disciplinari
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
Art. 35 Referendum
1. Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unita' operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' operativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 36 Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute mensili operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 37 Tutela dei dipendenti dorogenti sindacali
1. Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in localita' diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali egli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni e Confederazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.
Art. 38 Norma transitoria
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonche' all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione o Confederazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni o Confederazioni Sindacali interessate.
3. La ripartizione di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, e' effettuata entro il 31 dicembre 1990.
Capo III. Ordinamento professionale
Art. 39 Tabelle del personale
1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalita' degli Enti, in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili professionali ivi previsti, salvo quanto disposto dall'articolo 40, sono riordinate secondo l'allegato 1) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 40 Profili professionali
1. I seguenti profili professionali a decorrere dal 1° dicembre 1990 sono ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi sottoindicati:
- agente tecnico ................................. III
- ausiliario socio sanitario ..................... III
- commesso ....................................... III
- operatori professionali di II categoria
(infermieri generici ed infermieri psichiatrici con un anno di corso, puericultrici, massofisioterapisti) ........................... V
- operatore tecnico:
- conduttore di caldaie a vapore ............. V
- autista di autoambulanze ................... V
- cuoco con diploma di scuola
professionale alberghiera ................. V
-impiantisti elettricisti ed impiantisti idraulici ed impiantisti manutentori ................... V
2. I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio- sanitario, ricollocati ai sensi del comma 1, e l'ausiliario socio sanitario specializzato gia' collocato nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento e sono distinte in relazione all'assegnazione dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del nuovo profilo - che e' data dalla somma dei posti gia' previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti separati in rapporto alle suddette aree di attivita', ferma restando l'interscambiabilita', nel rispetto dei contingenti, del personale interessato prima dell'espletamento del corso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento.
4. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II livello retributivo del ruolo amministrativo e' istituito il nuovo profilo professionale di fattorino, al quale sono affidati compiti elementari nell'ambito dell'attivita' amministrativa e di archivio.
Per detto profilo e' richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e l'accesso e' disciplinato dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
Titolo quarto. Trattamento economico
Capo I. Stipendi
Art. 41 Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti a regime:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.081.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.131.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.181.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.181.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.521.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.631.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.631.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.211.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 33.593.000
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 1° luglio 1990.
3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 255.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 314.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.023.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.551.000 4.
4. Dal 1° ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.256.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.340.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.996.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.092.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.205.000 5.
5. Dal 1° luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.200.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.550.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.140.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.350.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.990.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.230.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.512.000
Art. 42 Retribuzione individuale di anzianita'
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 270.000
Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 290.000
Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 310.000
Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000
Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 380.000
Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000
Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 490.000
Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000
Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.000
Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000
Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000 2.
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Art. 43 Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Capo II. Indennita'
Art. 44 Indennita' di direzione per i direttori amministrativi
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capo servizio e' corrisposta a decorrere dal 1 dicembre 1990 l'indennita' di direzione nelle seguenti misure annue lorde fisse e ricorrenti:
Livello IX - vice direttore amministrativo ......... L. 4.650.000
Livello X - direttore amministrativo .............. L. 8.450.000
Livello XI - direttore amministrativo capo servizio L. 13.100.000
2. Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre
indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
3. Gli Enti devono attivare le procedure di mobilita' previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento per favorire i riassorbimenti di eventuali soprannumeri esistenti nelle piante organiche provvisorie e definitive riguardanti i direttori amministrativi capo servizio rispetto ai servizi istituzionali previsti dalle leggi regionali di organizzazione.
Art. 45 Indennita' per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario,professionale e tecnico
1. A decorrere dal 1 dicembre 1990 al personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, appartenente alle posizioni funzionali e profili professionali sottoindicati, competono le seguenti indennita' lorde annue, fisse e ricorrenti:
A) Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi:
Livello IX, indennita' specialistica L. 1.650.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 6.900.000;
Livello X, indennita' specialistica L. 2.160.000, indennita' di dirigenza L. 1.200.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 7.600.000;
Livello XI, indennita' specialistica L. 3.360.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 11.300.000.B) Avvocati, procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi:
Livello IX, indennita' tecnico-professionale L. 4.650.000; Livello X, indennita' tecnico-professionale L. 8.450.000; Livello XI, indennita' tecnico-professionale L. 13.100.000.
2. Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' elevata a L. 7.140.000 a decorrere dal 1 luglio 1990.
3. Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 46 Indennita' per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
1. Sono confermate nelle misure ed alle condizioni gia' previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, le indennita' di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio di Direzione.
2. A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000.
Art. 47 Qualificazione professionale del personale ricompreso nella posizione funzionale di X livello retributivo
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti disposizioni, per il personale di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di X livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, al quale con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un servizio all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale ovvero di un settore o modulo organizzativo - secondo l'articolazione interna dei servizi istituzionali prevista dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero da atti di indirizzo o regolamentari, a decorrere dal 1° dicembre 1990, le indennita' sottoindicate sono cosi' rideterminate: Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi coadiutori:
A) Indennita' specialistica ...................... L. 3.360.000.
B) Indennita' di dirigenza........................ L. 3.400.000.
Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori:
A) Indennita' tecnico professionale............... L. 11.810.000.
Direttori amministrativi:
A) Indennita' di direzione........................ L. 11.810.000.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ente procede entro il 31 ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte, che deve essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio correlate con l'organizzazione del lavoro, non puo', comunque, superare per il personale del ruolo sanitario il 20% della dotazione organica complessiva dei relativi posti di posizione funzionale intermedia previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive dell'Ente e, per gli altri ruoli, il 40% delle complessive dotazioni organiche dei relativi posti. Dette percentuali sono calcolate tenendo conto anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
4. Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i dipendenti di posizione funzionale intermedia di ruolo previsti dal medesimo comma 1 in possesso di una anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione medesima o di specializzazione nella disciplina o di specializzazione strettamente connessa alle funzioni da affidare. La valutazione, per la selezione di cui al comma 1, avviene secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982, con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal Coordinatore Sanitario e, per il personale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo dal Coordinatore amministrativo, nonche' da due dirigenti di posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili, di cui uno designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1, e' fissata al 1° dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente.
6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1, nelle successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che non intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1 da effettuarsi secondo le procedure previste dalle legge vigenti.